Pubblicata la legge di conversione del decreto Clima

Pubblicata la legge di conversione del decreto Clima

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 13 dicembre 2019, la legge di conversione del Decreto Clima (111/2019).

In particolare:

  • L’articolo 1 disciplina l’approvazione – con decreto del presidente del Consiglio da adottare entro novanta giorni – del programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell’aria, che dovrà essere coordinato con il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) e con la pianificazione di bacino per il dissesto idrogeologico. Inoltre, al Senato è stato introdotto il comma 2-bis, che istituisce un tavolo permanente interministeriale per l’emergenza climatica, specificandone la composizione e la funzione di monitorare le azioni del Programma.
  • L’articolo 1-bis modifica la denominazione del CIPE in Comitato interministeriale per la programmazione economica e per lo sviluppo sostenibile (CIPESS) a decorrere dal 1o gennaio 2021.
  • L’articolo 1-ter istituisce un fondo denominato «Programma #iosonoAmbiente», con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzato ad avviare, nelle scuole di ogni ordine e grado, campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulle questioni ambientali, con particolare riguardo agli strumenti e alle azioni di contrasto, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.
  • L’articolo 2 istituisce un fondo denominato «Programma sperimentale buono mobilità» e dotato di 255 milioni di euro dal 2019 al 2024, con la finalità di riduzione delle emissioni climalteranti. In particolare, ai sensi del comma 1, i residenti nei comuni italiani interessati alle procedure di infrazione comunitaria potranno godere, fino ad esaurimento delle risorse, di un «buono mobilità» pari a 1.500 euro per le autovetture fino alla classe Euro 3 ed a 500 euro per i motocicli fino alla classe euro 2 ed euro 3 a due tempi, rottamati entro il 31 dicembre 2021. Il buono potrà essere utilizzato per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico, o per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale nonché di biciclette anche a pedalata assistita, entro i successivi tre anni. Il «buono mobilità» non costituisce reddito imponibile e non rileva ai fini del computo del valore dell’ISEE.
  • L’articolo 3 autorizza la spesa di 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il finanziamento di progetti sperimentali per la realizzazione o l’implementazione del servizio di trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi o elettrici. I progetti in questione possono essere presentati dai comuni con più di 50.000 abitanti interessati dalle procedure di infrazione comunitaria sulla qualità dell’aria e sono selezionati dal Ministero dell’ambiente in base all’entità del numero di studenti coinvolti e alla stima di riduzione dell’inquinamento atmosferico. L’onere è coperto a valere su quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 destinata al Ministero dell’ambiente.
  • L’articolo 4 al comma 1 prevede il finanziamento di un programma sperimentale per la riforestazione delle città metropolitane, per un importo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (comma 1). Al Senato sono stati aggiunti, fra l’altro, i commi:
    • 4-bis che prevede che le autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico operino in raccordo con la pianificazione e la programmazione delle misure e degli interventi per la sicurezza idraulica di competenza delle Autorità di distretto idrografico;
    • 4-ter che consente di affidare le attività di rimboschimento agli imprenditori agricoli;
    • 4-novies con cui si stabilisce che, a decorrere dal 1o gennaio 2020, non sono consentiti incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo, nelle aree interessate da elevata criticità idraulica, come definite dalle norme tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino.
  • L’articolo 4-bis, introdotto al Senato istituisce al comma 1, un Fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali, con dotazione pari ad 1 milione di euro per il 2020 e a 2 milioni di euro per il 2021. Il fine è quello di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del paese.
  • L’articolo 4-ter reca misure volte ad elevare gli standard di qualità dell’aria nelle aree protette nazionali e nei centri urbani, anche in funzione di contrasto ai cambiamenti climatici. In particolare, si prevede la creazione di una Zona economica ambientale (ZEA) con agevolazioni di varia natura per le attività economiche virtuose sul piano ambientale.
  • L’articolo 4-quater introduce il «Programma Italia verde, che comprende iniziative di diverso tipo per favorire attività di gestione sostenibile delle città italiane, tra cui la previsione del conferimento del titolo di «Capitale verde d’Italia».
  • L’articolo 4-quinquies introduce il programma sperimentale mangiaplastica, finanziato con un fondo di 2 milioni di euro per il 2019, 7 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e altri 11 milioni fino al 2024, volto al contenimento della produzione di rifiuti in plastica tramite l’utilizzo di eco-compattatori.
  • L’articolo 5 disciplina la nomina e le attività dei Commissari unici per la realizzazione degli interventi in materia di discariche abusive e di acque reflue attuativi di determinate procedure di infrazione europea.
  • L’articolo 5-bis posticipa di tre anni il termine (che diversamente scadrebbe il 31 dicembre 2019) per lo svolgimento dell’attività della Unità Tecnica-Amministrativa operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di consentire il completamento delle attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nella gestione dei rifiuti nella regione Campania.
  • L’articolo 5-ter prevede il programma sperimentale «Caschi verdi per l’ambiente», finalizzato a promuovere iniziative di carattere internazionale di tutela e salvaguardia ambientale, per i quali è autorizzata la spesa di 2 milioni anni dal 2020 al 2022.
  • L’articolo 6 reca disposizioni in materia di pubblicità dei dati ambientali. In particolare, il comma 1 stabilisce che debbano essere pubblicati anche i dati ambientali risultanti da rilevazioni effettuate dai soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dai concessionari di servizi pubblici nonché dai fornitori che svolgono servizi di pubblica utilità. La norma richiama l’attuazione delle previsioni della Convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni ambientali, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, specificando che resta fermo il diritto di accesso diffuso dei cittadini singoli nonché delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’ambiente. Si stabilisce, inoltre, che, entro 180 giorni, i gestori di centraline e di sistemi di rilevamento automatico dell’inquinamento atmosferico, della qualità dell’aria e di altre forme di inquinamento ed i gestori del servizio idrico pubblicano in rete informazioni sul funzionamento del dispositivo, sui rilevamenti effettuati e tutti i dati acquisiti.
  • L’articolo 7 riconosce, in via sperimentale, un contributo a fondo perduto a favore di esercenti commerciali di vicinato o di media e grande struttura per incentivare la vendita di detergenti o prodotti alimentari, sfusi o alla spina. Il contributo economico è pari alla spesa sostenuta per attrezzare gli spazi dedicati a tale tipo di vendita al consumatore finale oppure o per l’apertura di nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi. Esso è attribuito, nell’ordine di presentazione delle domande, a copertura della spesa sostenuta e comunque nella misura massima di 5.000 euro. Il contenitore offerto dall’esercente non dovrà essere un contenitore monouso ma può essere di proprietà del cliente purché, in entrambi i casi, siano idonei dal punto di vista igienico.
  • L’articolo 8, infine, prevede il differimento dal 15 ottobre 2019 (corrispondente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) al 15 gennaio 2020 della sospensione del termine per il pagamento dei tributi non versati e altri adempimenti contributivi, previdenziali e assicurativi disposta in seguito agli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016. Si specifica la facoltà del pagamento in massimo 120 rate mensili di pari importo da versare a partire dal 15 gennaio 2020.
  • L’articolo 8-bis reca la clausola di salvaguardia, secondo cui le disposizioni in esame si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

Fonte

Link alla Gazzetta ufficiale.

Link al provvedimento.

Link al testo coordinato.

 

 



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