Esenzione dagli oneri di rete per la produzione di H2 green: l’ARERA disciplina l’accesso all’agevolazione

Esenzione dagli oneri di rete per la produzione di H2 green: l’ARERA disciplina l’accesso all’agevolazione

Si avvicina la fase di effettiva implementazione per l’esenzione dal pagamento degli oneri di rete prevista per l’utilizzo di energia rinnovabile destinata ad alimentare impianti di elettrolisi, con la delibera dell’ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) che ne delinea le modalità di applicazione.

L’agevolazione – prevista nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – era stata disposta dal Governo Draghi nell’ambito del Decreto Legge PNRR dello scorso aprile, ed era stata quindi oggetto di un successivo decreto ministeriale del MISM (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili), che demandava all’ARERA la responsabilità di determinare “le modalità di fruizione dell’agevolazione” nonché “le modalità per la copertura degli oneri generali di sistema”.

Ed è questo che l’authority ha fatto nei giorni scorsi, e precisamente l’8 novembre, con la Deliberazione 557/2022/R/EEL, consultabile integralmente a questo link.

L’ARERA nel suo provvedimento stabilisce innanzitutto che sarà il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) il “soggetto deputato alla verifica delle condizioni di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 21 settembre 2022, necessaria all’eventuale ristoro delle somme versate dai titolari di impianti di elettrolisi alimentati da energia rinnovabile che rispettino tali condizioni, nonché come soggetto deputato a tale ristoro”. Ed è lo stesso GSE che dovrà dettagliare la modalità con cui le aziende potranno fare richieste per ottenere questa agevolazione, che avrà una durata di 12 mesi e sarà rinnovabile.

Per quanto riguarda la copertura economica dell’agevolazione, l’ARERA ha stabilito che “gli oneri oggetto di restituzione da parte del GSE ai sensi del presente provvedimento sono posti a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all’articolo 43 del TIT (Testo Integrato Trasporto)”, mentre per ciò che riguarda la copertura dei costi amministrativi per la gestione dell’istanza e per la gestione mensile dei rimborsi, “i soggetti ammessi al beneficio corrispondono al GSE un contributo una tantum, da erogare all’atto della prima richiesta, e un contributo annuale, le cui entità saranno definite dall’Autorità su proposta dal GSE”.

L’efficacia di queste e delle altre disposizioni inserite nella deliberazione, tuttavia, sarà sospesa fino “alla verifica positiva di compatibilità della misura con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato” e, in caso la Commissione Europea preveda condizioni o limitazioni, il provvedimento potrà essere successivamente integrato.



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